Può essere ridotto a causa della malattia?
Ai sensi del Codice delle Obbligazioni svizzero, il dipendente ha diritto di ricevere lo stipendio durante un periodo di assenza per un tempo che varia in base alla durata del rapporto di lavoro. In Ticino solitamente si applica la Scala Bernese ( il criterio più applicato e quello maggiormente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina svizzera) ai sensi del quale gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del dipendente impedito al lavoro a seguito di malattia si configurano come segue:
nel 1° anni(esclusi i 3 mesi di prova) | 3 settimane |
nel 2° anno | 1 mese |
nel 3° e 4° anno | 2 mesi |
dal 5° al 9° anno | 3 mesi |
dal 10° al 14° anno | 4 mesi |
dal 15° al 19° anno | 5 mesi |
dal 20° al 25° anno | 6 mesi |
Talvolta il versamento del salario è coperto da un’assicurazione di indennità giornaliera di malattia che garantisce più ampie prestazioni (ad. es. pagamento di una percentuale del salario per un periodo più lungo). Alcuni datori di lavoro stipulano per i propri dipendenti un’assicurazione di indennità giornaliera.
È utile informarsi presso il proprio datore di lavoro se è stata stipulata un’assicurazione di indennità giornaliera e, in caso affermativo, conoscerne le condizioni.
In ogni caso, ci sono contratti di lavoro individuali e contratti collettivi di lavoro che prevedono una retribuzione per periodi più lunghi. Per conoscere quali siano le condizioni specifiche che regolano il proprio rapporto di lavoro, è importante sapere se si tratta di un contratto di lavoro individuale oppure contratto collettivo e quali sono le condizioni dell’uno e/o dell’altro.
A cura di Jocelyne Gianini, assistente sociale in collaborazione con una giurista
Ultima revisione – maggio 2015