È possibile durante il periodo della malattia?

Trascorso il periodo di prova, si è protetti, per legge, dal licenziamento durante i seguenti periodi:

nel 1° anno di lavoro   30 giorni
dal 2° fino al 5° anno di lavoro   90 giorni
a partire dal 6° anno di lavoro 180 giorni
Trascorsi questi periodi, il licenziamento è possibile.

Anche dopo un licenziamento si dovrebbe continuare a percepire l’indennità di perdita di guadagno (IPG), perlomeno durante il periodo in cui essa è dovuta. È opportuno verificare questo aspetto direttamente con il datore del lavoro e con il suo assicuratore, oppure con un sindacato. 

Se al termine di questi periodi si è licenziati?

A condizione di avere una capacità al lavoro almeno parziale, ci si può iscrivere alla disoccupazione. A condizione che siano dati i presupposti, si potrebbe ipotizzare di presentare richiesta per una rendita di assicurazione invalidità (AI).

A cura di Jocelyne Gianini, assistente sociale in collaborazione con una giurista

Ultima revisione – maggio 2015