Se la rendita AVS/AI non basta

Va verificato se si ha diritto a una rendita da parte della previdenza professionale (II pilastro). A chi è stato riconosciuto dall’AI un grado di invalidità di almeno il 40% (prima del 1.1.2007 il 50%), verrà accordata una rendita dall’istituto di previdenza professionale con il quale era assicurato al momento in cui è iniziata l’inabilità lavorativa.

Sussiste anche la possibilità di richiedere aiuti finanziari nel proprio comune di domicilio, al servizio sociale regionale o cantonale, alla Lega contro il cancro del proprio cantone di domicilio.

Le prestazioni complementari AVS/AI permettono di completare il fabbisogno qualora rendite e altri redditi non fossero sufficienti. Le prestazioni complementari non sono un intervento assistenziale bensì un diritto del quale possono beneficiare domiciliati o dimoranti in Svizzera: www.ti.ch/ias.

 Se si è dipendente da altre persone

È possibile ricorrere ad altre prestazioni dell’AI, in particolare all’assegno per grandi invalidi (AGI). Sul sito www.ti.ch/ias si trovano tutte le informazioni e i moduli necessari.

Alle persone aventi diritto alle prestazioni complementari AVS/AI sono rimborsati i servizi per l’aiuto domestico e la cura della persona. A dipendenza della situazione familiare, vi è inoltre la possibilità di ottenere aiuti finanziari cantonali. Informazioni e moduli necessari si trovano sul sito: www.ti.ch a salute e affari sociali à sussidi e assicurazioni sociali à sussidio per il mantenimento a domicilio per persone anziane o invalide.

 Spese di trasferta

Non sono riconosciute dalla LAMal. A dipendenza della copertura, i costi di viaggio potrebbero essere rimborsati dalla propria assicurazione malattia.

Le persone a beneficio delle prestazioni complementari AVS/AI possono richiedere il rimborso delle spese di trasferta fino al luogo di cura più vicino al proprio domicilio.

A cura di Jocelyne Gianini, assistente sociale in collaborazione con una giurista

Ultima revisione – maggio 2015